IVA all'importazione in Italia: come si calcola e si detrae?
In Italia l'IVA all'importazione si calcola applicando l'aliquota interna (22% ordinaria; 4%, 5% o 10% ridotte) al valore delle merci determinato secondo le norme doganali, aumentato dei dazi e degli altri diritti doganali dovuti e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione nell'Unione che figura sul documento di trasporto (art. 69 del DPR 633/1972). Dal 9 giugno 2022 non esiste più la bolletta doganale cartacea: per la registrazione prevista dall'art. 25 del DPR 633/1972 e per la detrazione si utilizza il "prospetto di riepilogo ai fini contabili", generato dal sistema informativo di ADM e disponibile nell'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli dopo lo svincolo delle merci (determinazione ADM prot. 234367/RU del 3 giugno 2022). Gli articoli 67, 69 e 70 del DPR 633/1972 sono abrogati dal Testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) con effetto dal 1° gennaio 2027.
Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli · Normattiva · Agenzia delle Entrate · EUR-Lex.
Ultimo aggiornamento dei dati:
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Le due basi della stessa spedizione
Le due basi della stessa spedizione — Inserisci i dati della dichiarazione: lo strumento ricostruisce separatamente il valore in dogana e la base imponibile IVA e mostra lo scarto fra le due, cioè la parte di spesa che il dazio non vede e l'IVA sì.
Regole italiane sull'IVA all'importazione applicabili fino al 31 dicembre 2026. Importi in euro; i campi lasciati vuoti sono trattati come zero. Lo strumento non liquida il dazio, non classifica la merce e non sostituisce la dichiarazione doganale.
Valore delle merci (valore di transazione) — Prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione. art. 70 del regolamento (UE) 952/2013
Spese di trasporto fino al luogo di introduzione nell'Unione — Tratta che si somma al valore di transazione per formare il valore in dogana. art. 71, par. 1, lett. e, del regolamento (UE) 952/2013
Spese di inoltro dal luogo di introduzione al luogo di destinazione nell'Unione — Tratta interna che figura sul documento di trasporto: resta fuori dal valore in dogana ed entra nella base IVA. art. 69 del DPR 633/1972
Dazi e altri diritti doganali dovuti — Importo già liquidato in dichiarazione, esclusa l'IVA: lo strumento non lo calcola. art. 69 del DPR 633/1972
Aliquota IVA applicabile — Le stesse aliquote previste per le operazioni interne: 22% ordinaria; 4%, 5% e 10% ridotte. tabella A, parti II, II-bis e III, del DPR 633/1972
Le regole che il calcolo applica — Ogni somma, esclusione e aliquota usata dallo strumento è scritta qui con la sua fonte: nel codice non vive nessun numero che non compaia anche in questa pagina.
Valore in dogana — valore di transazione delle merci aumentato delle spese di trasporto fino al luogo di introduzione nel territorio doganale dell'Unione — art. 70 e art. 71, par. 1, lett. e, del regolamento (UE) 952/2013
Base imponibile IVA — valore delle merci determinato secondo le norme doganali, aumentato dei dazi e degli altri diritti doganali dovuti e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione nell'Unione che figura sul documento di trasporto — art. 69 del DPR 633/1972
L'IVA non entra nella propria base — l'imposta stessa resta esclusa dalla base imponibile — art. 69 del DPR 633/1972
Tratta successiva al luogo di destinazione — resta fuori da entrambe le basi — art. 69 del DPR 633/1972
Aliquota ordinaria — 22% — aliquote previste per le operazioni interne, DPR 633/1972
Aliquote ridotte — 4%, 5% e 10% — tabella A, parti II, II-bis e III, del DPR 633/1972
Il dazio non è calcolato qui — l'aliquota daziaria dipende dalla classificazione e dall'origine della merce; il campo accoglie l'importo dei diritti già dovuti in dichiarazione — art. 69 del DPR 633/1972, che presuppone i diritti doganali «dovuti»
Valori in valuta estera — conversione al tasso di cambio pubblicato dalle autorità doganali; il tasso applicato è riportato nel prospetto rilasciato da ADM — art. 53 del CDU, regolamento (UE) 952/2013
Dove finiscono questi importi — nel blocco Liquidazione del prospetto di riepilogo ai fini contabili: codice tributo, imponibile, aliquota, importo e totale IVA — determinazione ADM prot. 234367/RU del 3 giugno 2022
Senza valore delle merci e aliquota non esce alcun risultato — lo strumento non stima, non completa i dati mancanti e non interpreta un importo che non riesce a leggere — scelta di progetto: l'imposta è accertata e liquidata dalla dogana per ciascuna operazione, art. 70 del DPR 633/1972
Il risultato è una ricostruzione aritmetica delle regole citate, non una liquidazione: gli importi dovuti sono quelli accertati, liquidati e riscossi dalla dogana per ciascuna operazione.
L'IVA all'importazione è un'imposta di confine: si applica quando beni provenienti da paesi terzi sono immessi in libera pratica in Italia ed è accertata, liquidata e riscossa dalla dogana per ciascuna operazione, con le regole previste per i diritti di confine (art. 70 del DPR 633/1972). Non segue quindi la logica degli acquisti intraunionali.
Gli errori più costosi non riguardano l'aliquota, ma due aspetti diversi: come si costruisce la base imponibile e quale documento legittima oggi la detrazione, dopo che la bolletta doganale cartacea è stata dismessa.
Come si costruisce la base imponibile
L'art. 69 del DPR 633/1972 costruisce l'imponibile a strati, partendo dal valore doganale della merce.
Valore delle merci determinato secondo le norme doganali (valore di transazione) — Entra nella base IVA?: Sì | Riferimento: art. 69 DPR 633/1972; art. 70 CDU
Dazi e altri diritti doganali dovuti — Entra nella base IVA?: Sì | Riferimento: art. 69 DPR 633/1972
IVA stessa — Entra nella base IVA?: No | Riferimento: art. 69 DPR 633/1972
Spese di inoltro fino al luogo di destinazione nel territorio dell'Unione che figura sul documento di trasporto — Entra nella base IVA?: Sì | Riferimento: art. 69 DPR 633/1972
Tratta successiva a quel luogo di destinazione — Entra nella base IVA?: No | Riferimento: art. 69 DPR 633/1972
Il punto di taglio delle spese di trasporto
Qui si annida l'errore più frequente: il punto di taglio delle spese di trasporto non è lo stesso per il dazio e per l'IVA.
Dazio: fino al luogo di introduzione — Per il valore in dogana si aggiungono le spese fino al luogo di introduzione nel territorio doganale dell'Unione (art. 71, par. 1, lett. e, del regolamento UE 952/2013).
IVA: fino al luogo di destinazione — Per l'IVA si arriva fino al luogo di destinazione nell'Unione indicato nel documento di trasporto.
Una spedizione sbarcata a Genova e destinata a Milano ha quindi due basi diverse: il nolo Genova-Milano resta fuori dal valore in dogana ma entra nella base IVA.
Le tre regole particolari dell'articolo 69
Software in serie — Rilevano i dati e le istruzioni contenuti nel supporto.
Beni ceduti prima dello sdoganamento — Se i beni sono ceduti prima dello sdoganamento, la base imponibile è il corrispettivo dell'ultima cessione.
Beni nazionali reimportati dopo temporanea esportazione — Le detrazioni degli artt. 207-208 del DPR 43/1973 spettano solo se la reimportazione è fatta dallo stesso esportatore o da un terzo suo delegato.
Aliquote applicabili
Si applicano le stesse aliquote previste per le operazioni interne: l'aliquota ordinaria è il 22%, mentre le aliquote ridotte sono il 4%, il 5% e il 10%. L'elenco dei beni ammessi alle aliquote ridotte è contenuto nella tabella A, parti II, II-bis e III, del DPR 633/1972. Non esiste un'aliquota «doganale» diversa: se il bene sconta il 10% sul mercato interno, sconta il 10% anche all'importazione.
22% — aliquota ordinaria
10% — aliquota ridotta
5% — aliquota ridotta
4% — aliquota ridotta
Quando i valori sono espressi in valuta estera, la conversione segue il tasso di cambio pubblicato dalle autorità doganali ai sensi dell'art. 53 del CDU, e il tasso applicato è riportato nel prospetto rilasciato da ADM.
La bolletta doganale non esiste più: cosa usare al suo posto
Dal 9 giugno 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli applica il modello dati unionale EUCDM alle dichiarazioni di importazione presentate in procedura ordinaria: il vecchio messaggio IM è sostituito dai tracciati H (circolare ADM n. 22/2022, prot. 235684/RU del 6 giugno 2022).
H1 — Dichiarazione: Immissione in libera pratica e uso finale
H2 — Dichiarazione: Deposito doganale
H3 — Dichiarazione: Ammissione temporanea
H4 — Dichiarazione: Perfezionamento attivo
H5 — Dichiarazione: Introduzione di merci negli scambi con i territori fiscali speciali
H7 — Dichiarazione: Set dati super ridotto per spedizioni di modico valore
Il prospetto di riepilogo ai fini contabili
Poiché la normativa unionale non prevede più un formulario cartaceo, ADM ha istituito il prospetto di riepilogo ai fini contabili con determinazione direttoriale prot. 234367/RU del 3 giugno 2022. L'art. 1 stabilisce che, per assolvere gli obblighi di registrazione dell'art. 25 del DPR 633/1972, l'importatore utilizza i dati riportati in quel prospetto. Il provvedimento è stato adottato dopo il parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate (nota prot. 186979 del 1° giugno 2022) proprio sull'idoneità del documento a consentire l'esercizio del diritto a detrazione.
Come si ottiene il prospetto, in pratica
L'art. 2 della determinazione è netto: il prospetto è messo a disposizione dell'importatore e del dichiarante/rappresentante, nell'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), per ciascuna dichiarazione presentata con i tracciati H, una volta conclusa la fase di svincolo. Prima dello svincolo il documento non esiste.
I blocchi del prospetto
Il modello allegato contiene i campi necessari alla registrazione contabile.
Testata — Contenuto: MRN e versione, data di generazione, ufficio, data dichiarazione, data accettazione, data svincolo
Valori — Contenuto: Importo totale fatturato, tasso di cambio, totale articoli
Documenti — Contenuto: Elenco fatture, condizioni di consegna (Incoterms)
Liquidazione — Contenuto: Dazi e totale dazi; tributi nazionali; liquidazione IVA con codice tributo, imponibile, aliquota, importo e totale IVA
Plafond — Contenuto: Numero della lettera di intento
Due dettagli operativi
L'MRN identifica la dichiarazione, la versione la aggiorna — Le dichiarazioni sono identificate dall'MRN, e le rettifiche non cambiano l'MRN ma generano un numero di versione progressivo (0, 1, 2...): va conservata la versione corretta, non la prima.
Il campo «lettera di intento» apre il plafond in dogana — La presenza del campo lettera di intento conferma che l'esportatore abituale può utilizzare il plafond in dogana, comunicando l'importo che intende impiegare.
Errori frequenti
Detrarre senza aver acquisito il prospetto — Il diritto alla detrazione passa dalla registrazione ex art. 25 del DPR 633/1972: senza il documento scaricato dal PUDM e conservato manca il presupposto documentale.
Delegare tutto allo spedizioniere e non scaricare nulla — Il prospetto è disponibile anche all'importatore nella propria area riservata: se non viene scaricato dopo lo svincolo, il rischio resta dell'importatore.
Usare la stessa base imponibile per dazio e IVA — Il perimetro delle spese di trasporto è diverso: il valore in dogana si ferma al luogo di introduzione, la base IVA arriva al luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto.
Conservare una versione superata dell'MRN dopo una rettifica — La rettifica lascia invariato l'MRN e incrementa il numero di versione: la versione da registrare e conservare è l'ultima corretta.
Assumere che l'IVA all'importazione si possa sempre applicare in inversione contabile — In Italia l'imposta si assolve in dogana; i meccanismi che ne differiscono l'assolvimento (per esempio l'introduzione in deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis del d.l. 331/1993) sono soggetti a condizioni e garanzie specifiche, da verificare caso per caso presso ADM e Agenzia delle Entrate.
Attenzione: gli articoli citati cambiano dal 1° gennaio 2027
Il d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (GU n. 24 del 30 gennaio 2026, S.O. n. 4), riscrive i riferimenti su cui poggia tutto quanto sopra.
31 gennaio 2026 — Entra in vigore il d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, Testo unico IVA.
Fino al 31 dicembre 2026 — Le disposizioni sopra descritte restano applicabili nella formulazione attuale.
1° gennaio 2027 — Sono abrogati gli articoli 67, 69 e 70 del DPR 633/1972, con effetto da questa data.
Chi mantiene procedure interne, manuali doganali o mappature contabili che citano «art. 69 DPR 633/1972» dovrebbe pianificare l'aggiornamento dei riferimenti alle corrispondenti disposizioni del Testo unico: la numerazione dei nuovi articoli va letta direttamente sul testo del d.lgs. 10/2026 e non va desunta per analogia.
I dati fiscali e le disposizioni citate vanno sempre verificati alla data dell'operazione sulle fonti ufficiali indicate.
Fonte
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Determinazione direttoriale prot. 234367/RU del 3 giugno 2022 - prospetto di riepilogo ai fini contabili — https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6100183/det-ODT-20220603-234367.pdf/0a8155a4-61c2-3a0d-7a14-24540b7765d0
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Circolare n. 22/2022 - reingegnerizzazione dello sdoganamento all'importazione, tracciati H1-H5 — https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/28944274/20220606-235684RU+Circolare+22-2022+H1+H5+prot.235684.pdf
Normattiva — DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 69 - Determinazione dell'imposta — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art69
Normattiva — D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10
Agenzia delle Entrate — IVA - norme generali e aliquote — https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/iva-regole-generali-aliquote-esenzioni-pagamento/norme-generali-e-aliquote-imprese
È il valore delle merci determinato secondo le norme doganali, aumentato dei dazi e degli altri diritti doganali dovuti (esclusa l'IVA) e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione nel territorio dell'Unione che figura sul documento di trasporto (art. 69 del DPR 633/1972).
Le spese di trasporto entrano nella base IVA come nel valore in dogana?
No. Per il valore in dogana si aggiungono le spese fino al luogo di introduzione nel territorio doganale dell'Unione (art. 71 CDU); per l'IVA si arriva fino al luogo di destinazione nell'Unione indicato nel documento di trasporto. Le due basi possono quindi differire sulla tratta interna.
Con quale documento si detrae oggi l'IVA all'importazione?
Con il prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, istituito dalla determinazione ADM prot. 234367/RU del 3 giugno 2022 e utilizzato per la registrazione prevista dall'art. 25 del DPR 633/1972. Ha sostituito la bolletta doganale cartacea.
Dove si scarica il prospetto di riepilogo ai fini contabili?
Nell'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), per ciascuna dichiarazione presentata con i tracciati H, ed è disponibile solo dopo la conclusione della fase di svincolo delle merci. È messo a disposizione sia dell'importatore sia del dichiarante o rappresentante.
Quali aliquote IVA si applicano alle importazioni?
Le stesse previste per le operazioni interne: aliquota ordinaria del 22% e aliquote ridotte del 4%, 5% e 10%, secondo la tabella A, parti II, II-bis e III, del DPR 633/1972.
Gli articoli 67, 69 e 70 del DPR 633/1972 sono ancora in vigore?
Sì, fino al 31 dicembre 2026. Il d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo unico IVA), in vigore dal 31 gennaio 2026, li abroga con effetto dal 1° gennaio 2027: i riferimenti normativi interni andranno aggiornati alle corrispondenti disposizioni del Testo unico.
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https://logistivo.com/en/developers/cli. You cannot
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access token, in the user's own environment.