Rappresentante fiscale IVA in Italia: quando è obbligatorio?
Un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia nomina un rappresentante fiscale, o si identifica direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, solo se restano obblighi o diritti IVA a suo carico: per le operazioni verso soggetti passivi stabiliti in Italia gli obblighi sono assolti dal cessionario o committente (art. 17, secondo comma, d.P.R. 633/1972). Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è contenuta negli articoli 64, comma 3, e 70 del testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10).
Fonte: Normattiva - Presidenza del Consiglio dei Ministri · Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O. n. 4/L alla G.U. n. 24.
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La domanda giusta non è «come nomino un rappresentante fiscale», ma se davvero mi serve. Perché nella maggior parte dei casi in cui un vettore o un esportatore turco lavora con clienti italiani titolari di partita IVA, non serve affatto — e aprirne una costa.
Le tre variabili: che cosa vi serve davvero in Italia
Questo percorso legge soltanto le disposizioni IVA italiane citate in fondo alla pagina e riguarda il soggetto non residente. Non sostituisce il parere dell'Agenzia delle entrate né la verifica, caso per caso, dell'esistenza di strumenti giuridici di reciproca assistenza con il vostro Paese.
Chi sono i vostri clienti in Italia? — Gli obblighi si spostano sul cliente soltanto se il cliente è un soggetto passivo stabilito in Italia: è la verifica che viene prima di ogni altra, perché se è soddisfatta le altre due non servono. Art. 17, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; dal 1° gennaio 2027 art. 64, comma 2, del testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10)
Dove è stabilito il soggetto estero? — L'identificazione diretta non è aperta a tutti: dipende dallo Stato di stabilimento e dall'esistenza di strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Art. 35-ter, comma 5, e art. 17, quarto comma, d.P.R. 633/1972; dal 1° gennaio 2027 art. 70 e art. 64, comma 4, del testo unico IVA
Che tipo di operazioni effettuate in Italia? — Questa variabile non cambia la strada: cambia l'estensione degli adempimenti, una volta che una posizione IVA serve davvero. Art. 17, terzo comma, d.P.R. 633/1972
Le regole a vista — Ogni riga selezionabile, ogni esito e ogni importo di questo percorso nasce da una di queste disposizioni. Nessuna soglia, durata o importo è scritto nel codice della pagina.
Solo soggetti passivi con partita IVA stabiliti in Italia — Gli obblighi relativi a quelle operazioni sono adempiuti dai cessionari o committenti in inversione contabile: non nasce alcun obbligo di identificarsi in Italia. — Art. 17, secondo comma, d.P.R. 633/1972
Anche privati o soggetti non passivi — Restano obblighi o diritti IVA in capo al soggetto non residente e senza stabile organizzazione: si passa al terzo comma, e quindi alla scelta della strada. — Art. 17, terzo comma, d.P.R. 633/1972
Non lo so, oppure il portafoglio è misto e non verificato — Senza la qualifica dei clienti la regola del secondo comma non è verificabile: il percorso non produce alcun esito e non ne stima uno. — Art. 17, secondo comma, d.P.R. 633/1972
In un altro Stato membro dell'Unione europea — L'identificazione diretta è ammessa; il rappresentante fiscale resta comunque possibile, ma risponde in solido con il rappresentato. — Art. 35-ter, comma 5, d.P.R. 633/1972
In un Paese terzo con strumenti di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta — L'identificazione diretta è ammessa solo se lo strumento esiste per quel Paese, in analogia alle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e al regolamento (CEE) n. 218/92: la verifica va fatta caso per caso presso l'Agenzia delle entrate. — Art. 35-ter, comma 5, d.P.R. 633/1972
In un Paese terzo senza quegli strumenti — L'identificazione diretta è preclusa: per la maggior parte dei soggetti extra-UE quella strada è chiusa e resta solo il rappresentante fiscale. — Art. 35-ter, comma 5, d.P.R. 633/1972
Abbiamo una stabile organizzazione in Italia — Per le operazioni effettuate o ricevute tramite la stabile organizzazione il secondo e il terzo comma non si applicano. Non è una terza opzione: è una regola di esclusione. — Art. 17, quarto comma, d.P.R. 633/1972; dal 1° gennaio 2027 art. 64, comma 4, del testo unico IVA
Non lo so — Senza sapere se per il vostro Paese esiste lo strumento di reciproca assistenza non si può dire quale delle due strade sia aperta: nessuna viene indicata. — Art. 35-ter, comma 5, d.P.R. 633/1972
Solo operazioni non imponibili di trasporto e accessorie ai trasporti — Gli adempimenti sono limitati agli obblighi relativi alla fatturazione: è una semplificazione espressamente prevista dal testo di legge e riguarda direttamente i vettori esteri. — Art. 17, terzo comma, d.P.R. 633/1972
Anche altre operazioni: cessioni di beni, servizi imponibili, acquisti con diritto a detrazione — Gli adempimenti restano pieni: fatturazione, dichiarazioni e comunicazioni, con il relativo rischio sanzionatorio. — Art. 17, terzo comma, d.P.R. 633/1972
Non lo so — L'estensione degli adempimenti non è determinabile e non viene stimata; la strada indicata dalle prime due variabili resta valida. — Art. 17, terzo comma, d.P.R. 633/1972
Non serve né rappresentante fiscale né identificazione diretta — Gli obblighi relativi alle operazioni effettuate verso soggetti passivi stabiliti in Italia sono adempiuti dai cessionari o committenti. Aprire una posizione IVA in questo caso non semplifica nulla: aggiunge dichiarazioni, comunicazioni e rischio sanzionatorio. — Art. 17, secondo comma, d.P.R. 633/1972; dal 1° gennaio 2027 art. 64, comma 2, del testo unico IVA
Potete scegliere: identificazione diretta oppure rappresentante fiscale — L'identificazione diretta è aperta ai soggetti stabiliti in un altro Stato membro e lascia la responsabilità in capo al solo soggetto estero. Il rappresentante fiscale resta possibile, ma risponde in solido con il rappresentato. — Art. 35-ter e art. 17, terzo comma, d.P.R. 633/1972; dal 1° gennaio 2027 art. 70 e art. 64, comma 3, del testo unico IVA
Una delle due strade dipende da una verifica che non possiamo fare al posto vostro — L'identificazione diretta è ammessa solo se per il vostro Paese esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta; la verifica va fatta caso per caso presso l'Agenzia delle entrate. Finché non è verificata, la strada certa resta il rappresentante fiscale. — Art. 35-ter, comma 5, d.P.R. 633/1972
Resta solo il rappresentante fiscale — Va nominato nelle forme dell'art. 1, comma 4, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 e la nomina va comunicata all'altro contraente prima dell'effettuazione dell'operazione. Il rappresentante risponde in solido con il rappresentato. — Art. 17, terzo comma, d.P.R. 633/1972; d.P.R. 441/1997, art. 1, comma 4; dal 1° gennaio 2027 art. 64, comma 3, del testo unico IVA
Regola di esclusione: il secondo e il terzo comma non si applicano — Per le operazioni effettuate o ricevute tramite la stabile organizzazione in Italia il secondo e il terzo comma non si applicano. La stabile organizzazione non è una terza opzione accanto al rappresentante e all'identificazione diretta. — Art. 17, quarto comma, d.P.R. 633/1972; dal 1° gennaio 2027 art. 64, comma 4, del testo unico IVA
Il percorso non produce un esito — Manca un dato che la norma richiede. Nessuna stima viene prodotta: la qualifica dei clienti e lo Stato di stabilimento vanno verificati prima, se necessario presso l'Agenzia delle entrate. — Art. 17, secondo e terzo comma, e art. 35-ter, comma 5, d.P.R. 633/1972
La nomina si comunica prima, non dopo — La nomina va comunicata all'altro contraente prima dell'effettuazione dell'operazione, nelle forme previste dalla norma; altrimenti non è opponibile all'operazione già effettuata. — Art. 1, comma 4, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Requisiti soggettivi del rappresentante — Sono quelli dell'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.m. 31 maggio 1999, n. 164; se è nominata una persona giuridica devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato. — Art. 8, comma 1, lett. a)-d), d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Garanzia del rappresentante fiscale, per fasce — Chi rappresenta un solo soggetto non presta garanzia ma rende apposita dichiarazione; 30.000 € da 2 a 9 soggetti rappresentati, 100.000 € da 10 a 50, 300.000 € da 51 a 100, 1.000.000 € da 101 a 1.000 e 2.000.000 € oltre 1.000. La durata minima è 48 mesi, il ruolo si intende assunto alla data di consegna della garanzia alla Direzione provinciale e il passaggio a una fascia superiore richiede una nuova garanzia. — Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2024, art. 2, commi 2, 3 e 4, e art. 3 (GU n. 297 del 19 dicembre 2024)
VIES per i soggetti non stabiliti in UE o SEE: una garanzia a parte — L'inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraunionali avviene previo rilascio di idonea garanzia di importo non inferiore a 50.000 €, con durata minima 36 mesi, a favore del Direttore della Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale del rappresentante. Per chi era già iscritto al VIES il termine di 60 giorni è scaduto il 13 giugno 2025. — Art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010; DM 4 dicembre 2024 (GU n. 292 del 13 dicembre 2024); provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 aprile 2025, prot. 178713/2025
Dal 1° gennaio 2027 cambiano i numeri degli articoli, non la sostanza — Rappresentante fiscale all'art. 64, comma 3; identificazione diretta all'art. 70; reverse charge interno all'art. 64, comma 2; esclusione per stabile organizzazione all'art. 64, comma 4. I rinvii alle disposizioni abrogate si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico. — D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, artt. 64, 70, 170, commi 1 e 3, e 171
Il percorso non produce un parere e non risolve i portafogli misti: se fatturate sia a soggetti passivi italiani sia a privati, la posizione va valutata operazione per operazione.
Prima di tutto: scatta il reverse charge?
L'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — testo in vigore fino al 31 dicembre 2026 — dispone che gli obblighi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia sono adempiuti dai cessionari o committenti. È il punto più trascurato: se il soggetto estero opera esclusivamente verso clienti italiani titolari di partita IVA, l'imposta è assolta da questi ultimi in inversione contabile e non nasce alcun obbligo di identificarsi in Italia. Aprire una posizione IVA in questi casi non semplifica nulla: aggiunge dichiarazioni, comunicazioni e rischio sanzionatorio. Il terzo comma interviene solo quando restano obblighi o diritti in capo al soggetto non residente e senza stabile organizzazione: allora sono adempiuti «dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441».
Chi tiene in piedi la vostra partita IVA italiana — e cosa la fa cadere
Chi tiene in piedi la vostra partita IVA italiana — e cosa la fa cadere — Se il reverse charge non copre tutto e serve una posizione IVA, gli adempimenti non stanno tutti dalla stessa parte. Alcuni sono vostri, altri del rappresentante. Ma i modi di sbagliare convergono tutti nello stesso punto.
Voi, soggetto estero — Nominare nelle forme di legge e comunicarlo per tempo — La nomina va comunicata all'altro contraente prima dell'effettuazione dell'operazione, nelle forme previste dall'art. 1, comma 4, del d.P.R. 441/1997. Se manca: la nomina non è opponibile all'operazione già effettuata.
Voi, soggetto estero — Verificare se l'identificazione diretta vi è preclusa — L'articolo 35-ter, comma 5, limita l'identificazione diretta ai soggetti non residenti che esercitano attività in un altro Stato membro dell'Unione europea oppure in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, in analogia alle direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e al regolamento (CEE) n. 218/92. Per la maggior parte dei soggetti extra-UE quella strada è chiusa e resta solo il rappresentante fiscale; la verifica dello strumento di reciproca assistenza va fatta caso per caso presso l'Agenzia delle entrate. Se manca: la posizione aperta con lo strumento sbagliato va rifatta.
Il rappresentante — Possedere i requisiti soggettivi — Quelli dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.m. 31 maggio 1999, n. 164. Se è nominata una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato. Se manca: il ruolo non può essere assunto.
Il rappresentante — Prestare la garanzia — e mantenerla della fascia giusta — Il decreto attuativo è in vigore: decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2024 (GU n. 297 del 19 dicembre 2024). Le soglie dell'art. 2, comma 2 sono 30.000 € da 2 a 9 soggetti rappresentati, 100.000 € da 10 a 50, 300.000 € da 51 a 100, 1.000.000 € da 101 a 1.000 e 2.000.000 € oltre 1.000. Chi rappresenta un solo soggetto non presta garanzia ma rende apposita dichiarazione (art. 2, comma 4). La durata minima è 48 mesi e il ruolo si intende assunto alla data di consegna della garanzia alla Direzione provinciale (art. 3); il passaggio a una fascia superiore richiede una nuova garanzia (art. 2, comma 3). Se manca: il ruolo decade e con esso la vostra posizione.
Tutti e quattro i cedimenti finiscono qui — La vostra partita IVA italiana. La responsabilità del rappresentante è solidale con il rappresentato, ma il numero è vostro: se cade, cadono le fatture emesse sotto quel numero, le dichiarazioni e il diritto alla detrazione. Per questo la scelta del rappresentante non è una formalità amministrativa da delegare all'ultimo momento.
Una semplificazione che riguarda direttamente i vettori: se gli obblighi derivano dall'effettuazione di sole operazioni non imponibili di trasporto e accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati agli obblighi di fatturazione. È espressamente prevista dal testo di legge.
Rappresentante fiscale, identificazione diretta, stabile organizzazione: quale mi riguarda?
Rappresentante fiscale, identificazione diretta, stabile organizzazione: quale mi riguarda? — Attenzione a leggere questa tabella come «tre opzioni»: la terza colonna non lo è.
Norma (fino al 31/12/2026) — Rappresentante fiscale: Art. 17, terzo comma, d.P.R. 633/1972 | Identificazione diretta: Art. 35-ter d.P.R. 633/1972 | Stabile organizzazione: Art. 17, quarto comma — non è una terza opzione, è una regola di esclusione: per le operazioni effettuate o ricevute tramite la stabile organizzazione in Italia i commi secondo e terzo non si applicano
Norma (dal 1°/1/2027) — Rappresentante fiscale: Art. 64, comma 3, TU IVA | Identificazione diretta: Art. 70 TU IVA | Stabile organizzazione: Art. 64, comma 4, TU IVA
Chi può usarla — Rappresentante fiscale: Qualsiasi soggetto non residente senza stabile organizzazione | Identificazione diretta: Soggetti UE o di Paesi terzi con strumenti di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta | Stabile organizzazione: Chi ha una struttura effettiva in Italia
Responsabilità — Rappresentante fiscale: Solidale del rappresentante con il rappresentato | Identificazione diretta: Solo del soggetto estero | Stabile organizzazione: Del soggetto estero tramite la SO
Sono un'impresa turca: cosa mi serve per operare nel VIES?
Una garanzia, e il termine per chi era già iscritto è passato. Chi rappresenta soggetti non residenti in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato SEE deve sapere che l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali (art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010) avviene previo rilascio di idonea garanzia. I criteri sono stati fissati dal decreto MEF 4 dicembre 2024 (GU n. 292 del 13 dicembre 2024) e le modalità dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 aprile 2025, prot. 178713/2025: garanzia di importo non inferiore a 50.000 € (titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria ex art. 1 della legge 348/1982), durata minima 36 mesi, a favore del Direttore della Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale del rappresentante. Per chi era già iscritto al VIES era previsto un termine di 60 giorni, scaduto il 13 giugno 2025; decorso un ulteriore termine, l'esclusione dal VIES avviene d'ufficio. Un'impresa turca rientra esattamente in questo perimetro. La stessa disposizione impone al rappresentante che trasmette la dichiarazione di inizio o variazione attività con opzione VIES l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente: non è più una trasmissione passiva, è un obbligo di controllo sanzionabile.
Che cosa cambia il 1° gennaio 2027?
Che cosa cambia il 1° gennaio 2027? — Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. ordinario n. 4/L), riscrive l'impianto della normativa IVA. La disciplina non scompare: trasloca.
Rappresentante fiscale — Passa all'articolo 64, comma 3, del testo unico, che riproduce il contenuto dell'art. 17 d.P.R. 633/1972 con i rinvii aggiornati: fatturazione all'art. 72, detrazione all'art. 56.
Identificazione diretta — Passa all'articolo 70.
Reverse charge interno — Per operazioni verso soggetti passivi italiani, articolo 64, comma 2.
1° gennaio 2027 — L'articolo 171 dispone che «le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»; l'articolo 170, comma 1, lettera a), abroga da quella data, fra gli altri, gli articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, da 34 a 36-bis e da 67 a 74-octies del d.P.R. 633/1972 e le tabelle allegate A, B e C.
L'articolo 170, comma 3, contiene una clausola di salvaguardia utile in fase di transizione: quando altre norme, regolamenti o provvedimenti rinviano a disposizioni espressamente abrogate, «il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico». Chi ha contratti di mandato, procure notarili, lettere di nomina o clausole contrattuali che citano «l'articolo 17, terzo comma, del d.P.R. 633/1972» farà bene a programmare l'aggiornamento dei testi: la clausola resta valida per effetto dell'articolo 170, comma 3, ma un richiamo obsoleto in un atto notarile o in una due diligence è un costo evitabile.
Stato delle fonti
Le disposizioni citate sono state lette in Gazzetta Ufficiale alla data indicata nelle fonti. I decreti attuativi in materia di garanzia non sono più in attesa: DM 9 dicembre 2024 (GU 297/2024) per la garanzia del rappresentante e DM 4 dicembre 2024 (GU 292/2024) con il provvedimento AdE 14 aprile 2025 per il VIES; il provvedimento attuativo AdE 17 aprile 2025, prot. 186368/2025, ha fissato il periodo transitorio, scaduto il 16 giugno 2025. Attenzione ai collegamenti a Normattiva: gli articoli del d.P.R. 633/1972 vi risultano ormai come «articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10» (efficacia dal 1° gennaio 2027) e il testo non è più consultabile lì — usate i PDF della Gazzetta Ufficiale.
Fonte
Normattiva - Presidenza del Consiglio dei Ministri — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 (Debitore d'imposta) - testo vigente fino al 31/12/2026 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art17
Normattiva - Presidenza del Consiglio dei Ministri — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35-ter (Identificazione diretta del soggetto non residente) — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art35ter
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.O. n. 4/L alla G.U. n. 24 — D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 - Testo unico IVA (artt. 64, 68, 70, 170, 171) — https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/01/30/24/so/4/sg/pdf
Normattiva - Presidenza del Consiglio dei Ministri — D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di IVA — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10
Domande frequenti
Un vettore estero che fattura solo a clienti italiani con partita IVA deve nominare un rappresentante fiscale?
In linea generale no. L'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 633/1972 pone gli obblighi in capo al cessionario o committente stabilito in Italia (inversione contabile). Il rappresentante fiscale serve quando restano obblighi o diritti in capo al soggetto estero, secondo il terzo comma dello stesso articolo.
Che differenza c'è tra rappresentante fiscale e identificazione diretta?
L'identificazione diretta (art. 35-ter) consente al soggetto estero di assolvere gli obblighi in proprio, ma è riservata ai soggetti UE e ai soggetti di Paesi terzi con cui esistono strumenti di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Il rappresentante fiscale è sempre possibile, ma risponde in solido con il rappresentato.
Il rappresentante fiscale risponde dei debiti IVA del soggetto rappresentato?
Sì. L'articolo 17, terzo comma, del d.P.R. 633/1972 prevede espressamente che il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme IVA. La stessa regola è riprodotta nell'articolo 64, comma 3, del testo unico IVA applicabile dal 2027.
Serve una garanzia per iscrivere al VIES un soggetto extra-UE rappresentato?
Sì. Per i soggetti non residenti in uno Stato UE o SEE che operano tramite rappresentante fiscale, l'inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraunionali avviene previo rilascio di idonea garanzia; criteri e modalità sono demandati a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Un trasportatore estero che effettua solo operazioni non imponibili ha obblighi ridotti?
Sì. La norma prevede che, se gli obblighi derivano dall'effettuazione di sole operazioni non imponibili di trasporto e accessorie ai trasporti, gli adempimenti del rappresentante sono limitati agli obblighi relativi alla fatturazione.
Dal 2027 i riferimenti normativi nei contratti esistenti restano validi?
L'articolo 170, comma 3, del d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 dispone che i rinvii a disposizioni espressamente abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del testo unico. I richiami restano quindi efficaci, ma è opportuno aggiornare i testi contrattuali: rappresentante fiscale all'art. 64, comma 3, identificazione diretta all'art. 70.
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